Dipartimenti

L’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99 – definisce l’organizzazione dipartimentale come il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende Sanitarie.

Esso stabilisce che il Dipartimento è un’aggregazione di Unità Operative Complesse e prevede l’attribuzione di responsabilità ai Dipartimenti, sia professionale in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi.

I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti a Struttura (Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza e Dipartimento di Prevenzione) e Dipartimenti a Funzione.

Il Dipartimento a Funzione non attraversa verticalmente la struttura aziendale ma la coordina trasversalmente, intendendo con ciò che si tratta di una struttura di coordinamento per lo svolgimento integrato di funzioni complesse. Non ha un ruolo di direzione gerarchica sulle unità operative afferenti al Distretto ed agli Ospedali ma assume compiti di orientamento, consulenza e supervisione per lo svolgimento della funzione alla quale è preposto.

Dipartimenti a Struttura hanno una maggiore autonomia rispetto alle altre partiture organizzative aziendali (Ospedale e Distretto) e con una dirigenza verticale più marcata.

I Dipartimenti dell’azienda Sanitaria Locale di Frosinone sono otto, tutti sanitari.

  • Dipartimento di Prevenzione
  • Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza
  • Dipartimento dell’Assistenza primaria e Cure intermedie
  • Dipartimento della Diagnostica ed Assistenza farmaceutica
  • Dipartimento di Emergenza Urgenza
  • Dipartimento Scienze Chirurgiche
  • Dipartimento Scienze Mediche
  • Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica, Ostetrica e della Professioni Sanitarie, Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione

I Dipartimenti menzionati trovano giustificazione nella logica organizzativa che individua il Dipartimento quale modello ideale di coordinamento con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per le attività ad esso correlate, finalizzato a perseguire obiettivi e finalità comuni.

Al Dipartimento competono, in ogni caso, le funzioni di governo clinico, ovvero di coordinamento, orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all’attuazione delle linee strategiche e di programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti:

  • coordinare, nell’ambito delle indicazioni e dei riferimenti della Direzione Strategica, gli obiettivi da perseguire (sia su base annuale che pluriennale);
  • gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie e tecnologiche) per:
  • perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget;
  • tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all’efficienza, all’efficacia ed all’economicità;
  • garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico che gestionale;
  • negoziare gli obiettivi di Budget con la Direzione Strategica ricercando la massima condivisione di tutti i dirigenti e del personale assegnato;
  • ricercare la personalizzazione e l’umanizzazione degli interventi;
  • definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si rendono necessarie;
  • elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli;
  • promuovere il miglioramento continuo della qualità;
  • assicurare l’appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di day surgery;
  • promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza;
  • elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficianza della diverse unità operative, delle diverse equipe professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti.

I rapporti tra il Distretto, Ospedali e Dipartimenti saranno definiti con apposito Regolamento.

Il Regolamento dipartimentale può prevedere, inoltre, eventuali articolazioni organizzative finalizzate a supportare le funzioni di programmazione, coordinamento e verifica per aree di attività omogenee per prodotti o per disciplina.

Il Comitato di Dipartimento, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.

Componenti del Comitato di Dipartimento sono:

  • il Direttore del Comitato che lo presiede;
  • i Direttorio delle Unità Operative Complesse;
  • i Dirigenti della Unità Operative Semplici Dipartimentali;
  • il Coordinatore o suo delegato delle professioni sanitarie, tecniche, sociali e riabilitative;
  • i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti i dirigenti del Dipartimento che durano in carica tre anni;
  • un rappresentante eletto dagli specialisti ambulatoriali.

Il Comitato si riunisce previa convocazione formale del direttore di Dipartimento e di ogni seduta verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del Dipartimento.

La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono stabiliti dall’Azienda con apposito regolamento.

Il Comitato di Dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del Dipartimento definendo i processi aziendali. Esso elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del Dipartimento.

Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi su:

  • gli obiettivi del Dipartimento che verranno negoziati dal Direttore dello stesso con la Direzione Strategica;
  • l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole Unità Operative e dei rispettivi budget;
  • la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;
  • le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in carico, l’appropriatezza, ecc.

Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale con un incarico di durata da due a tre anni.

Il Direttore del Dipartimento, in particolare:

  • assicura il funzionamento del Dipartimento attuando modelli organizzativi anche proposti dal Comitato di Dipartimento, compresa l’osservanza delle norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro e la tutela della privacy;
  • promuove lo sviluppo della gestione del rischio e le verifiche periodiche;
  • gestisce le risorse attribuite per il funzionamento del Dipartimento sentite le proposte del Comitato e garantisce la mobilità/rotazione del personale all’interno del Dipartimento;
  • propone alla Direzione Strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività dipartimentali, sentito il Comitato di Dipartimento;
  • coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed al fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee;
  • verifica la rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli dell’azienda;
  • partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative aziendali;
  • informa il Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione;
  • gestisce il budget del Dipartimento;
  • garantisce l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti linee guida;
  • risponde dei risultati complessivi del Dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente assegnati.

Ultimo aggiornamento: 06/11/2023

Pubblicato il: 24/03/2022

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