La Direzione Strategica aziendale, composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, si avvale del Collegio di Direzione ed esercita il governo strategico dell’Azienda.
Il Direttore Generale
Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e dall’art. 9 della L.R. n. 18 del 16 giugno 1994 e ss.mm.ii. L’art. 8, comma 1 della L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, così come modificato dalla L.R. n. 4 del 28 aprile 2006, mantiene distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione dalle funzioni di carattere gestionale:
- funzioni riservate esclusivamente al Direttore Generale;
- funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai Direttori Sanitario o Amministrativo ed agli altri Dirigenti dell’Azienda.
Il Direttore Generale attribuisce al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, ai Direttori di Presidio, di Distretto, di Dipartimento e ai Dirigenti responsabili di Struttura Complessa le funzioni loro spettanti:
- funzioni delegate dal Direttore Generale con i limiti, le implicazioni e le conseguenze derivate dall’Istituto della delega;
- funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto con il quale viene conferito l’incarico o con specifico atto del Direttore Generale.
Il Direttore Generale ha le funzioni di alta amministrazione e le funzioni di datore di lavoro, mentre delega a vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale:
- attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e adozione degli atti di gestione del personale stesso;
- esercizio dei poteri di spesa nei limiti del budget assegnato e acquisizione delle entrate;
- approvazione degli atti di gara per lavoro, fornitura e servizi, stipula dei contratti.
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione è quale Organo dell’Azienda che concorre al governo delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione dell’attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria.
È un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri non vincolanti per il Direttore Generale. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Sarà rivisto il regolamento con le modifiche previste dalle linee guida regionali.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
- il Direttore Sanitario;
- il Direttore Amministrativo;
- i Direttori di Dipartimento, inclusi quelli interaziendali (ove presenti);
- i Direttori dei Distretti;
- i Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero;
- il Dirigente del servizio dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (o figura professionale equivalente).
In rapporto ai singoli argomenti trattati, è prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica.
Il Collegio di Direzione si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta, è inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza).
La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di convocazione di urgenza).
L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti i Direttori Sanitario e Amministrativo. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei componenti. Per le decisioni del Collegio i criteri sono i seguenti:
- maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per parere in ordine al Piano Strategico triennale, all’Atto aziendale, al programma annuale di formazione, ai progetti di ricerca e innovazioni e tutti gli atti a valenza programmatoria;
- la maggioranza semplice (metà più uno dei presenti negli altri casi).
Delle riunioni del Collegio viene redatto un verbale che è inviato via mail ed approvato nella seduta successiva. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso. L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni ottenute e ai dati trattati.
In particolare, spetta alla Direzione Strategica aziendale:
- l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriannuali definiti sulla base degli obiettivi istituzionali dell’azienda ed in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo regionali;
- l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni;
- il governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale e formative;
- la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
- il governo delle relazioni interne ed esterne;
- la garanzia della sicurezza e la prevenzione.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo esprimono parere sugli atti del Direttore Generale per quanto di propria competenza ed inoltre:
- esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta;
- svolgono le funzioni ed adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale;
- formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;
- curano, per quanto di competenza, l’attuazione dei programmi e dei piani dell’azienda attraverso i servizi alle proprie dipendenze;
- esercitano i poteri di spesa nell’ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e per gli importi determinati dallo stesso;
- determinano, informandone le Orgenizzazioni Sindacali, i criteri generali di organizzazione e i servizi di rispettiva competenza nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale e dalla Regione;
- verificano e controllano l’attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale, anche ai fini del controllo interno;
- svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario è nominato, secondo gli specifici requisiti previsti dall’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della L.R. n. 18/94 e ss.mm.ii., dal Direttore Generale.
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; assicura la continuità operativa con le strutture con i professionisti, attraverso il loro coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie organizzative finalizzate a realizzare la presa in carico degli utenti-pazienti e la continuità assistenziale.
Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della conoscenza e della utilizzazione degli strumenti chegli sono propri, si avvale dei Comitati, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro previsti dalle normative vigenti.
Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari.
Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo è nominato, secondo gli specifici requisiti previsti dall’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della L.R. n. 18/94 e ss.mm.ii., dal Direttore Generale.
Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista amministrativo, lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.